Vito Crea (ADDA) "Regione Calabria ancora distante dai bisogni dei diversamente abili"
Non va giù a Vito Crea Presidente dell’ADDA, l’ordinanza numero 29 della Regione Calabria datata 13 Aprile dichiarandosi “basito” dopo la lettura della stessa. Il Presidente dell’Associazione nata in Difesa dei Diversamente Abili contesta in particolar modo il passaggio relativo alle attività motorie ed alla concessione alle persone affette da disturbi dello spetto autistico di potersi spostare con un accompagnatore, previa autocertificazione dello stato di necessità, ma solo in prossimità delle abitazioni.
Vito Crea, che circa venti giorni fa aveva chiesto di fare tesoro delle tempestive ordinanze di altri enti portando come esempi il comune di Boves che ha autorizzato l'accesso ai parchi alle persone con autismo, o quello di Treviso dove "bici e passeggiate sono state concesse alle famiglie con ragazzi autistici, ed ancora la Regione Campania, che ai soggetti con disturbo autistico e in generale delle persone con disabilità psichica o patologie psichiatriche è stato concesso di uscire con l'accompagnatore “per i tempi e con le modalità strettamente necessarie alla persona con disabilità".
“Gli estensori dell’ordinanza calabrese – spiega Crea - probabilmente non hanno cognizione di cosa e' un disturbo generalizzato dello sviluppo e cosa comporta la sospensione della routine in un soggetto autistico” – e chiede - “mi spiegate la differenza tra portare il cane a fare i bisogni e permettere ad un soggetto dello spettro autistico in prossimità delle abitazioni? E’ talmente difficile replicare le Ordinanze delle Regioni Veneto,Marche,Lombardia e Piemonte?”
Le stesse riportano infatti testualmente all’articolo uno che “è consentito a nuclei familiari conviventi che hanno in casa figli o parenti o affini affetti da patologie certificate dall’autorità sanitaria dalle quali derivino problematiche comportamentali gravi tali da imporre uscite esterne per il contenimento degli aspetti auto-aggressivi ed aggressivi, di potersi spostare oltre la prossimità della propria abitazione anche fuori dei limiti del territorio comunale di residenza o domicilio in caso di necessità di accesso a luoghi di abituale frequenza da parte del soggetto certificato, al solo scopo di consentire la migliore gestione del soggetto.”