BOVALINO: Impegno e Partecipazione e Nuova Calabria "ecco il documento che dimostra la negligenza dell'Amministrazione Maesano"

BOVALINO: Impegno e Partecipazione e Nuova Calabria "ecco il documento che dimostra la negligenza dell'Amministrazione Maesano"

Riceviamo e pubblichiamo

IL DOCUMENTO CHE CHIARISCE DEFINITIVAMENTE LA DECORRENZA DEI TERMINI E LA COLPEVOLE NEGLIGENZA DI UN'AMMINISTRAZIONE TROPPO SPESSO DISTRATTA DAI SOCIAL

L'argomento, come noto, è la scadenza del termine PERENTORIO previsto per l'approvazione dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Bovalino che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 262 e 141 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 267/2000, determinerebbe lo SCIOGLIMENTO del Consiglio comunale e la fine anticipata della legislatura.

Non è questo l'obiettivo, e ci teniamo a precisarlo. I gruppi di opposizione chiedono solo che vengano rispettate le normative vigenti e le relative scadenze previste, per non rendersi corresponsabili di evidenti violazioni di legge. L'obiettivo è attuare le regole di buona amministrazione che sono alla base del vero cambiamento, nel pieno rispetto di quel principio di legalità troppo spesso abusato e altrettanto spesso disatteso. Abbiamo letto quanto riportato nella Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 31/07/2018 "Approvazione ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 ex art. 259 TUEL" e nella successiva nota prot. 10997 del 02/08/2018, inviata alla Prefettura di Reggio Calabria dal Segretario dell'Ente, in risposta alla richiesta di urgenti notizie in merito da parte dell'organo territoriale di governo. In buona sostanza l'Amministrazione comunale sostiene, attraverso interpretazioni discutibili della norma e citando una sentenza del TAR Calabria - sezione di Reggio Calabria, che tale termine non è scaduto in quanto decorre dalla data di notifica del DPR di nomina dell’Organo Straordinario di Liquidazione. I gruppi di opposizione ritengono invece che il termine PERENTORIO di TRE mesi per l'approvazione dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 è scaduto in data 27 Luglio 2018 in quanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 259 del TUEL TUEL, lo stesso decorre dalla data di EMANAZIONE del provvedimento di nomina, che porta la data del 27 Aprile 2018. La conseguenza, come detto, sarebbe lo scioglimento del Consiglio comunale.

A questo proposito è utile fare una premessa. Dalla discutibile e sciagurata dichiarazione di dissesto del 23/12/2017, che ha di fatto sancito il fallimento del Comune di Bovalino, sono trascorsi oltre sette mesi, e questa fondamentale scadenza era nota già da allora. Basterebbe solo questo per comprendere quale sia stata la negligenza di un'Amministrazione comunale che, malgrado la costante presenza "sul posto di lavoro" e le attività di "animazione" del primo anno di mandato amministrativo, si sta dimostrando sempre più superficiale quando si tratta di affrontare questioni importanti, arrivando ancora una volta impreparata ed in colpevole ritardo a una scadenza fondamentale per il futuro dell'Ente. Probabilmente perchè distratta e impegnata in una continua produzione di stucchevoli e autoreferenziali post su Facebook e patetici slogan.

Detto ciò, a beneficio di chi non intende addentrarsi nelle questioni prettamente tecniche che esporremo di seguito pubblichiamo una nota, facilmente reperibile sul web, inviata al Comune di Sersale dal Ministero dell'Interno (clicca sulla foto sopra) cui spetta - è il caso di ricordarlo, ove mai ve ne fosse bisogno - la proposta di scioglimento del Consiglio comunale al Presidente della Repubblica.

Nella stessa viene CONFERMATA la perentorietà del termine dei TRE mesi, ma SOPRATTUTTO viene chiarito in modo INEQUIVOCABILE che tale TERMINE "decorre dalla data di EMANAZIONE del DPR e non dalla conoscenza dello stesso", contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione comunale. Potremmo fermarci qui, ma riteniamo utile fare alcune considerazioni di natura tecnica, anche alla luce di quanto dichiarato dal Sindaco, le cui affermazioni sono state fedelmente riportate nella Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 31/07/2018, della quale pubblichiamo di seguito uno stralcio:

"Interviene il Sindaco che...esprime considerazioni sul termine dell’art. 259 del TUEL e sulla natura ricettizia dell’atto di nomina dell’Organo Straordinario di Liquidazione, che esplica i suoi effetti quando viene portato a conoscenza dell’ente secondo le forme di legge. Richiama a tal fine il disposto dell’art. 252 del TUEL che dispone la notifica all’ente dell’atto di nomina. Fa presente che il Decreto di nomina è stato inviato via pec all’ente in data 16 maggio 2018 e che la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata il 17 maggio. Il decorso del tempo, infatti, può rilevare solo dal momento della piena conoscenza dell’atto da parte del suo destinatario apparendo iniqua e contraria ai principi di trasparenza e buon andamento qualsiasi diversa interpretazione che intenda riferire gli effetti del decorso del tempo dal momento della adozione dell’atto e non dalla sua comunicazione. Sul punto afferma che è pacifica e consolidata la giurisprudenza amministrativa sia dei TAR che del Consiglio di Stato e segnala che ci sono in tal senso recenti e granitiche pronunce anche del TAR Calabria, sezione di Reggio Calabria".

Sulla "pacifica e consolidata giurisprudenza amministrativa sia dei TAR che del Consiglio di Stato", che farebbe pensare a numerose sentenze con lo stesso orientamento, prendiamo atto che il Sindaco ne cita solo e soltanto una. Quella del TAR Calabria - sezione di Reggio Calabria. Null'altro. Inoltre nelle motivazioni della suddetta pronuncia il TAR di Reggio Calabria giudica "iniquo" il termine che decorre dalla data di emanazione del DPR, senza però sollevare una questione di legittimità costituzionale della norma che lo prevede. L'art. 259 del TUEL, infatti, risulta tutt'ora essere in vigore e produrre effetti nella stessa originaria formulazione prevista dal legislatore nel lontano anno 2000!

E non potrebbe essere altrimenti, a nostro avviso. È noto che il Decreto del Presidente della Repubblica è un provvedimento legislativo che “vive” nell’ordinamento giuridico a seguito della sua EMANAZIONE, divenendo in quel preciso momento efficace "erga omnes", cioè nei confronti di tutti. Ne discende che il DPR di nomina dell’Organo Straordinario di Liquidazione, essendo un semplice atto procedimentale, è perfetto ed efficace già dalla sua emanazione.

La "notificazione" prevista dall'art. 252 del TUEL, a cui fa riferimento il Sindaco, è quella del provvedimento di nomina dell’Organo Straordinario di Liquidazione, che impone ai commissari l’insediamento entro 5 giorni dalla data di “notifica di detto provvedimento”. Null'altro. Abbiamo inviato questi rilievi e la nota in oggetto alla Prefettura di Reggio Calabria, chiedendo che vengano acquisiti agli atti della segnalazione inviata in data 27/07/2018. Attendiamo ora l'esito dell'istruttoria da parte del Ministero dell'Interno, riservando a questo importante argomento l'attenzione che il ruolo di gruppi di opposizione e le relative funzioni di vigilanza e controllo ci impongono di avere.

Bovalino, 11/08/2018

 

F.to Il Capogruppo di “Nuova Calabria”

Dott.ssa Maria Alessandra Polimeno

 

F.to Il Capogruppo di “Impegno e Partecipazione”

Dott. Francesco Gangemi

 

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