Bovalino, revoca ordinanza divieto di balneazione

Revoca ordinanza di divieto di balneazione.
IL SINDACO
Premesso che con ordinanza delia Commissione Straordinaria n° 08 del 11.05.2017 è stato disposto il divièto temporaneo di balneazione per il tratto di costa cittadina contrassegnato dal codice punto prelievo IT 018080012002;
Visto che il Dipartimento di Reggio Calabria deirA.R.P.A.CAL, (rif. Prot. n° 32280 del 31.07.2017 acquisite al protocollo comunale con n° 9330 in data 01.08.2017), ha comunicato l’esito favorevole delle analisi effettuate sul campione di acqua di mare prelevato in data 27.07.2017 presso la stazione di campionamento denominata “Fine lungomare lato Nord” ricadente nel comune di Bovalino per il tratto di balneazione identificato con il codice suindicato;
Considerato che, dalle analisi sopra dette, effettuate ai sensi del D.M. 30.03.2010, attuativo del D.Lgs. 116/08, si evince che “la non conformità del punto fine lungomare Nord è rientrata nei termini di legge” e che, pertanto, sussistono le condizioni per la balneabilità del tratto di mare antistante il tratto di costa suindicato;
Ritenuto di dover procedere in conformità a quanto sopra richiamato, disponendo l’adozione di apposito provvedimento di revoca del divieto temporaneo di balneazione per il tratto di costa di cui al codice identificativo suindicato e relativo alla località “Fine lungomare lato nord”;
Visto il D.lgs. n. 116/08;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.M. 30 marzo 2010 art. 2;
ORDINA
La revoca dell’ordinanza n. 08 dell’l 1.05.2017 e pertanto del divieto temporaneo di balneazione nei tratti di costa
del litorale cittadino oggetto di divieto
INVIA
La presente ordinanza al Ministero della Salute, al Ministero dell’Ambiente, alla Regione Calabria-Dipartìmento Politiche per l’Ambiente — settore 2- serv. 4, al Direttore del Dipartimento A.R.P.A.CAL. dì Reggio Calabria, al Direttore Generale A.S.P. di Reggio Calabria, alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri, alla Delegazione di Spiaggia Guardia Costiera di Bovalino, per quanto di competenza, nonché per informazione al pubblico, affiggendola in apposita bacheca;
MANDA
Alle Unità Operative: Vigilanza, Manutenzione e Servizi Ambientale, così come previsto dal D.Lgs. 116/08, art. 5 comma 1 lett. D, affinchè provvedano ad eliminare i cartelli di divieto di balneazione lungo Ì tratti di costa come sopra specificati;
DISPONE
Che, la presente ordinanza entri in vigore dalla data di adozione fino all’eventuale innalzamento dei valori oltre il limite soglia;
Che sia resa pubblica mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, nonché sul sito internet del Comune e nell’apposita sezione deH’amministrazione trasparente;
Che sia trasmessa alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, al personale della Delegazione di Spiaggia - Guardia Costiera di Bovalino, alla Stazione dei Carabinieri di Bovalino, al Commissariato di Polizia di Stato di Bovalino e al Comando di Polizia Municipale ognuno per le funzioni di propria competenza.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che può essere proposto entro 120 dalla data di pubblicazione
Dalla residenza Comunale, lì 0 4 AGO. 2017